Il DECRETO 69/2023 – i Fondi per le attività di misurazione della concentrazione del radon
Il Decreto 69/2023 istituisce presso il MASE due Fondi (art.7 e 8):
- un Fondo da 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (in tutto, dunque 30 milioni di euro) volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del Decreto (quindi dal 15 giugno 2023) il MASE con appositi decreti dovrà stabilire i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie.
- un Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 (quindi 90 milioni di euro) finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi. Obiettivo dell'intervento è assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon indoor e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor. Questo fondo, spiega il Decreto, viene assegnato a Regioni e Province sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 69 (che, come detto, entra in vigore il 15 giugno 2023).
Misurazioni radon: perché è importante agire subito
A proposito del Radon e della sua misurazione, abbiamo di recente ricordato che il DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203, correttivo del DECRETO RADIAZIONI IONIZZANTI ha imposto l'obbligo di effettuare le misurazioni per i luoghi di lavoro in locali semi sotterranei e situati al piano terra entro 18 mesi dall'individuazione dell'apposito e attesissimo Elenco realizzato dalle Regioni, delle cd. "aree prioritarie". E nel caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori previsti all'articolo 12 del D.Lgs.n.101/2020, l'esercente dovrà adottare i provvedimenti previsti nel Decreto Radiazioni e dettagliati nel Titolo XI (salvo alcune esclusioni).